Il D. Lgs. n. 231 del 2001 (nel seguito il “Decreto”), recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di responsabilità a carico degli enti collettivi per illecito dipendente da reato. La responsabilità per illecito è imputabile direttamente all’ente collettivo in ragione del fatto che, se un suo esponente aziendale e/o dipendente ha potuto realizzare un comportamento delittuoso nell’interesse/vantaggio dell’ente stesso, ciò è stato possibile a causa dell’esistenza di un “deficit organizzativo” del quale l’ente dovrà rispondere. Il Decreto introduce un impianto sanzionatorio particolarmente afflittivo: all’ente è irrogabile una sanzione di natura pecuniaria, oltre che la confisca del profitto del reato e l’eventuale pubblicazione della sentenza di condanna. Per i reati più gravi o reiterati, il giudice può irrogare (cumulativamente) anche una sanzione interdittiva che può condizionare o finanche inibire la prosecuzione dell’attività.
La responsabilità amministrativa dell’ente collettivo è, in ogni caso, esclusa ove l’autore del reato abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.
Il Decreto sancisce che l’adozione ante reato di un Modello di organizzazione e gestione penal-preventivo, del quale venga accertata l’adeguatezza ed effettività dal giudice penale post-factum, può comportare da parte di questi la concessione del beneficio d’esimente da responsabilità dell’ente collettivo, e ciò sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato. A tal fine, assume particolare rilievo la circostanza che il Modello adottato sia “calibrato” sui caratteri peculiari dell’ente; ciò presuppone la mappatura dei processi aziendali, con particolare riferimento alle attività “sensibili” (nelle quali si potrebbe configurare, sia pure in linea teorica, il rischio della commissione di uno dei reati di cui al c.d. “catalogo” 231/01), con l’obiettivo di assicurare l’aderenza del Modello, in tutte le sue componenti, al sistema di “governance” e ai processi dell’ente.
Banca di Credito Cooperativo del Friuli - CrediFriuli, sensibile alla materia della responsabilità amministrativa degli enti, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che si articola, tra gli altri, nei seguenti documenti:
E’ parte integrante del Modello anche il Codice Etico di Gruppo, che costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, il quale contiene principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.
Il D. Lgs. n.231 del 2001 prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione.
L’Organismo di Vigilanza è reperibile ai seguenti recapiti:
Gli Organi Aziendali e i soggetti interni ed esterni alla Banca di Credito Cooperativo del Friuli - CrediFriuli (destinatari del Modello) possono effettuare le segnalazioni di cui all’art. 6 del Decreto (tra le quali quelle relative a violazioni del Modello di organizzazione e di gestione) tramite l'apposita vai alla sezione Whistleblowing istituita.
Banca di Credito Cooperativo del Friuli - CrediFriuli garantisce i segnalanti, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione e discriminazione assicurando in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge.
| ||